FISCALITÀ NEI TRASPORTI

    Descrizione 1
    Data aggiornamento scheda
    Autori

    Giovanni Finocchiaro

    Abstract
    Immagine
    Abstract

    L'indicatore permette di valutare in quale misura i livelli di tassazione corrispondano ai costi esterni e favoriscano l'uso di prodotti più puliti, per muoversi verso un sistema dei prezzi che incorpori meglio i costi ambientali. In merito alle accise applicate negli Stati europei, l’Italia, a giugno 2019, risulta al terzo posto sia per la benzina (incidenza pari al 63,8%) dopo Olanda e Grecia e sia per il gasolio auto (incidenza pari al 59,7%) dopo il Regno Unito e Francia.

    Descrizione

    Le informazioni fornite dall’indicatore non sono direttamente relazionabili alla situazione ambientale, tuttavia l'indicatore è un indicatore del sistema TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism), creato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente e dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio europeo di Cardiff del 1998 e misura il prelievo fiscale nei trasporti, che influisce sull'efficacia della politica dei trasporti. Il principale elemento di tassazione è costituito dalle tasse sui carburanti, che sono strettamente correlate alle percorrenze e alle emissioni di anidride carbonica, ma scarsamente relazionate alle principali categorie di costi esterni, ossia agli incidenti e alla congestione.

    Scopo

    Valutare in quale misura i livelli di tassazione corrispondano ai costi esterni e favoriscano l'uso di prodotti più puliti, per muoversi verso un sistema dei prezzi che incorpori meglio i costi ambientali.

    Rilevanza
    È semplice, facile da interpretare
    Fornisce una base per confronti a livello internazionale
    Misurabilità
    Adeguatamente documentati e di fonte nota
    Aggiornati a intervalli regolari e con procedure affidabili
    Facilmente disponibili o resi disponibili a fronte di un ragionevole rapporto costi/benefici
    Un’ “adeguata” copertura spaziale
    Un’ “idonea” copertura temporale
    Solidità
    È basato su standard nazionali/internazionali e sul consenso nazionale/internazionale circa la sua validità
    È ben fondato in termini tecnici e scientifici
    Presenta attendibilità e affidabilità dei metodi di misura e raccolta dati
    Comparabilità nel tempo
    Comparabilità nello spazio
    Principali riferimenti normativi e obiettivi

    La tassazione delle infrastrutture è disciplinata dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 7, come successivamente modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della Direttiva 2011/76/UE, che modica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture». La Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 riformula le regole europee sulla tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasferimento di merci attraverso una maggiorazione dei costi dei pedaggi stradali; ciò nell’ottica anche di controbilanciare i costi esterni, quali l’inquinamento atmosferico e acustico. La disciplina delle accise è contenuta nel Testo Unico di cui al D.Lgs 26 ottobre 1995, n.504. Il Testo Unico delle Accise (TUA) è stato nel tempo profondamente modificato a seguito del recepimento prima della Direttiva 2003/96/CE (D.Lgs 26/2007) e poi della Direttiva 2008/118/CE (D.Lgs 48/2010). In merito alle accise sui carburanti le disposizioni principali sono intervenute sulla definizione del loro ammontare. Inoltre, le regioni per far fronte a stati di emergenza dichiarati sono autorizzate a deliberare l’aumento dell’imposta regionale sulla benzina. Infatti, il sistema di tassazione dell’energia ha assunto nel tempo la funzione di supporto a politiche diverse: per finanziare emergenze, per indirizzare i consumatori verso prodotti energetici a minor impatto ambientale oppure per tenere in equilibrio i conti pubblici, come nel caso della Legge n.122 del 1° agosto 2012 (terremoto Emilia) e della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 Decreto del fare (aumento accise a copertura provvedimento).
    Per la fiscalità dei biocarburanti si veda l’indicatore “Diffusione di carburanti alternativi”.

    Obiettivi fissati dalla normativa: 

    La normativa vigente non prevede il raggiungimento di specifici obiettivi.

    DPSIR
    Stato
    Tipologia indicatore
    Efficacia delle politiche (tipo D)
    Riferimenti bibliografici

    Unione Petrolifera, Anni vari, Relazione annuale
    Ministero Sviluppo economico, Statistiche dell'energia
    Ministero Sviluppo economici, Rilevazione settimanale prezzo benzina

    Limitazioni

    Una debolezza dell'indicatore risiede nel fatto che si concentra sulla tassazione dei carburanti nel trasporto stradale.

    Frequenza di rilevazione dei dati
    Annuale
    Fonte dei dati
    MSE (Ministero dello sviluppo economico)
    Unione Petrolifera
    Accessibilità dei dati di base

    Ministero Sviluppo economico, Statistiche dell'energia
    Ministero Sviluppo economici, Rilevazione settimanale prezzo benzina
    https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_settimanali.php
    https://www.unionepetrolifera.it/i-numeri-dellenergia/italia/fiscalita/

    Copertura spaziale

    Nazionale

    Copertura temporale

    1996-2018

    Descrizione della metodologia di elaborazione

    I dati sono forniti dal Ministero sviluppo economico: I prezzi medi sono una media pesata con i consumi mensili.

    Periodicità di aggiornamento
    Annuale
    Qualità dell'informazione

    La qualità dell’informazione, pur non essendo direttamente relazionabile alla situazione ambientale, presenta una buona qualità. I prezzi medi dei prodotti petroliferi sono calcolati dal Ministero dello Sviluppo Economico in base a una metodologia definita a livello europeo. L'indicatore, comparabile nel tempo e nello spazio, consente confronti anche a livello internazionale, ed è . basato su standard nazionali/internazionali e sul consenso nazionale/internazionale circa la sua validità, pertanto rappresenta una base per confronti a livello internazionale.

    Stato
    Non definibile
    Trend
    Non definibile
    Valutazione/descrizione dello stato

    I prezzi industriali (prezzi al consumo al netto della componente fiscale) espressi come valori medi dell’anno 2018 sono pari a 0,583 euro/litro per la benzina, 0,603 euro/litro per il gasolio auto e 0,405 euro/litro per il GPL auto. Rispetto all’anno precedente i prezzi industriali registrano aumenti pari a +11% (benzina), +16,5% (gasolio auto) in linea con l'andamento delle quotazioni internazionali petrolifere e +8,7% (GPL auto). Nel medio/lungo periodo, invece, ossia rispetto al 1997 i prezzi industriali hanno registrato aumenti molto più rilevanti (+122,2% benzina; +153,3% gasolio auto; +198,9% GPL auto).
    Nel 2018 il prezzo medio annuale al consumo della benzina senza piombo, pari a 1,599 euro/litro, è composto da 0,728 di accisa più 0,288 di IVA più 0,582 euro /litro di prezzo industriale; il gasolio auto, prezzo al consumo pari a 1,488 euro/litro, è costituito da 0,617 di accisa più 0,268 di IVA e 0,602 euro/litro di prezzo industriale; il GPL auto, invece, 0,147 di accisa, 0,121 di IVA e 0,404 euro/litro di prezzo industriale per un prezzo al consumo pari a 0,673 euro/litro (Tabella 1). Pertanto, nel 2018 la componente fiscale sulla benzina è pari 1,016 euro/litro, quella sul gasolio a 0,885 euro/litro mentre sul GPL auto è circa 0,268 euro/litro (Tabella 1).
    Si ricorda che l’accisa è un’imposta fissa che grava sulla quantità di beni prodotti al netto delle addizionali regionali, mentre l’IVA colpisce il valore dei prodotti soggetti ad accisa e grava sulla stessa accisa. A tal proposito, nel 2018, complessivamente la componente fiscale (somma di accise e IVA) sul prezzo della benzina è di circa il 63,6% (58% nel 2012 e 72,2% nel 1997), sul prezzo del gasolio è circa il 59,5% (53% nel 2012 e 68% nel 1997) mentre sul GPL auto è circa il 39,9% (35% nel 2012 e 52% nel 1997) (Tabella 1, Figura 1).

     

    Commenti

    Al primo ottobre 2018 l’imposta regionale sulla benzina è vigente in 7 regioni (Piemonte (0,02600 euro/litro)), Liguria (0,05000), Marche (0,02000), Lazio (0,02582), Molise (0,02582), Campania (0,02582) e Calabria (0,02582)). In precedenza anche le regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e Puglia avevano adottato e poi abrogato l’addizionale regionale; nelle Marche verrà abolita entro la fine del 2018 (dati non presenti, fonte: Unione petrolifera). Relativamente al gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, hanno diritto a usufruire dei rimborsi degli incrementi dell’aliquota d’accisa disposti dalla normativa vigente: gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione; le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Con riferimento al consumo di gasolio nel 2018, l’entità del beneficio riconoscibile è pari a: € 214,18 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Dalle Figure 2 e 3, relative alle accise applicate negli Stati dell’Unione Europea, si evince che l’Italia risulta al terzo posto sia per la benzina (incidenza fiscale pari al 63,8%) dopo Olanda e Grecia e sia per il gasolio auto (incidenza fiscale pari al 59,7%) dopo il Regno Unito e la Francia (situazione al 24 giugno 2019).

    Allegati
    Titolo

    Tabella 1:Struttura del prezzo medio annuale nazionale dei prodotti petroliferi utilizzati per i trasporti

    Fonte

    Elaborazione ISPRA su dati MSE

    Note

    I prezzi annuali sono una media pesata con i consumi mensili.  

    Titolo

    Tabella 2: Oneri fiscali gravanti sui principali prodotti petroliferi

    Fonte

    Elaborazione ISPRA su dati del Ministero dello Sviluppo economico - rilevazione settimanale

    Legenda

    a: è esclusa la fiscalità regionale; b. prezzo medio nazionale (elaborato dal Ministero dello Sviluppo economico secondo la procedura definita con decisione 19999/280/CEE)

    Titolo

    Tabella 3: Incidenza della fiscalità sui prezzi della benzina e del gasolio auto nei paesi UE (situazione al 24 Giugno 2019)

    Fonte

    Elaborazione ISPRA su dati Unione petroliferi (https://www.unionepetrolifera.it/i-numeri-dellenergia/italia/fiscalita/)

    Legenda

    (*) al netto delle addizionali di accisa sulla benzina presenti in diverse regioni italiane

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    Titolo

    Figura 1: Andamento della composizione del prezzo della benzina senza piombo

    Fonte

     Elaborazione ISPRA su dati MSE

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    Titolo

    Figura 2: Confronto del carico fiscale (accisa più IVA) tra Paesi UE - benzina -24 giugno 2019

    Fonte

    Fonte: Elaborazione ISPRA su dati Unione petroliferi

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    Titolo

    Figura 3: Confronto del carico fiscale (accisa più IVA) tra Paesi UE - gasolio auto- 24 giugno 2019

    Fonte

    Fonte: Elaborazione ISPRA su dati Unione petroliferi