Descrizione 1
Mariacarmela Cusano
L’indicatore si basa sulle informazioni relative ai piani per la qualità dell’aria che, secondo la Direttiva 2008/50/CE (e il relativo recepimento nazionale Decreto Legislativo 155/2010), devono essere adottati in caso di superamento dei limiti fissati per i principali inquinanti atmosferici. A livello nazionale, le informazioni sui piani per la qualità dell'aria, comunicate dalle regioni e dalle province autonome con il formato previsto dalla Decisione 2011/850/UE, vengono raccolte e archiviate in ISPRA nel database InfoAria, per essere poi trasmesse alla Commissione europea (CE) "entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento" (Direttiva 2008/50/CE, art. 23).
Le informazioni sui piani non vanno dunque trasmesse annualmente, ma solo in occasione di nuovi elementi da comunicare. Sono perciò analizzate sia le informazioni inviate nel 2023 da 3 regioni, sia le informazioni inviate negli anni precedenti da 14 regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, che non hanno dovuto effettuare un nuovo invio.
Dalla suddetta analisi emerge che le misure comunicate nel 2023 (adottate in seguito ai superamenti dei limiti registrati nel 2021) e quelle inviate negli anni precedenti e tutt’ora in vigore, sono in tutto 517, di cui il 50% ricade nel settore Trasporti su strada e il 17% nel settore Residenziale e commerciale.
L'indicatore si basa sulle informazioni relative ai piani per la qualità dell'aria che regioni e province autonome (autorità responsabili della gestione e valutazione della qualità dell'aria, in Italia) devono redigere e implementare, ai sensi del D.Lgs. 155/2010 (art. 9) (recepimento della Direttiva 2008/50/CE) e del suo correttivo D.Lgs. 250/2012, nel caso vengano superati i valori limite fissati per gli inquinanti atmosferici, biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), benzene (C6H6), monossido di carbonio (CO), piombo (Pb), materiale particolato PM10 e PM2,5, e/o il valore obiettivo (VO) stabilito per l’ozono (O3).
A livello nazionale, le regioni e province autonome, comunicano le informazioni sui piani regionali/provinciali per la qualità dell'aria, secondo il formato stabilito dalla Decisione 2011/850/UE, al MASE e all’ISPRA, entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono stati registrati per la prima volta i superamenti (D.Lgs. 155/2010, art. 19); a livello europeo, ogni Stato membro deve trasmettere le suddette informazioni alla Commissione europea (CE) "entro due anni dalla fine dell’anno in cui è stato rilevato il primo superamento" (Direttiva 2008/50/CE, art. 23).
La normativa vigente prevede, dunque, che la trasmissione delle informazioni sui piani per la qualità dell'aria venga effettuata, non con una frequenza annuale ma, solo in caso di nuovi elementi da comunicare, come un piano, nuovo o aggiornato.
Un piano per la qualità dell'aria è il risultato di un processo che, attraverso la caratterizzazione del territorio, l'individuazione delle specifiche fonti di emissione (inventario delle emissioni e relative proiezioni), la valutazione della qualità dell'aria e l'elaborazione di scenari emissivi e di qualità dell'aria, porta all'individuazione di misure “aggiuntive", rispetto a quelle già esistenti sia a livello nazionale sia regionale, volte al miglioramento della qualità dell'aria.
Per quanto riguarda l'ozono, prima della Direttiva 2008/50/CE le informazioni sul piano o sulle misure, adottati in caso di superamento del VO, venivano trasmesse alla CE attraverso una relazione (Direttiva 2002/3/CE, D.Lgs. 183/2004), in cui si riportava semplicemente il link al piano o alle misure, e quindi si trattava di un tipo di informazioni poco utilizzabile. Dal 2012 in poi, il formato per la trasmissione di piani/misure per i superamenti del VO dell’O3 è quello stabilito dalla Decisione 2011/850/UE (Allegato II, parti H-K). Trattandosi di un inquinante totalmente secondario, i cui principali precursori sono il biossido di azoto (NO2) e i composti organici volatili (VOCs), le misure comunicate (rari casi) per ridurre le concentrazioni di ozono, sono essenzialmente quelle che mirano alla riduzione delle concentrazioni in aria ambiente dei precursori.
Fornire indicazioni riguardo alle misure intraprese da regioni e province autonome per il rispetto dei limiti degli inquinanti atmosferici previsti dalla normativa.
- Direttiva 2008/50/CE recepita a livello nazionale dal Decreto Legislativo 155/2010 e s.m.i..
- Decisione 2011/850/UE.
La Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 155/2010 e s.m.i., impone il rispetto dei limiti delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti normati e, nel caso ciò non avvenisse, la messa in opera di azioni necessarie al raggiungimento di detti valori nei termini prescritti.
Descrizione 2
ISPRA, Rapporti 254/2016, Piani per la qualità dell'aria: analisi delle nuove informazioni relative all'anno 2012
Qualificazione dati
I dati sono raccolti e archiviati in ISPRA nel Database InfoAria, in allineamento a quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE (recepita dal D.Lgs 155/2010) e dalla Decisione 2011/850/EU. Il Database InfoAria non è pubblico.
Regione, Provincia autonoma
2005-2021
Qualificazione indicatore
L'indicatore si basa sulle informazioni relative ai piani per la qualità dell'aria che regioni e province autonome trasmettono all’ISPRA e al MASE secondo il formato previsto dalla Decisione 2011/850/UE. In particolare, l’indicatore consiste nel numero di misure adottate nell’ambito dei piani per la qualità dell'aria, e fornisce inoltre l’indicazione sui settori emissivi interessati da esse, tra: Trasporti su strada, Residenziale e commerciale, Industria (inclusa la produzione di calore ed energia), Agricoltura, Off-road o Trasporti non su strada, Shipping o Trasporto marittimo e Altro.
Nel 2023, 19 regioni/province autonome hanno comunicato o confermato, le informazioni sui piani rispetto all’anno di riferimento 2021; le restanti 2 regioni, che non hanno effettuato l’invio, hanno registrato superamenti solo del valore obiettivo per l’ozono in quell'anno.
Le misure comunicate, o confermate, in relazione ai superamenti registrati nel 2021 sono 517, gran parte delle quali (50%) è stata adottata nel settore Trasporti su strada (Figura 1).
Per quanto riguarda i settori emissivi interessati dalle misure comunicate per i superamenti registrati negli anni 2005-2021 si può osservare (Figure 3a, 3b) che:
- il settore Trasporti su strada si attesta come quello col maggior numero di misure;
- le misure adottate nei settori, Trasporti su strada e Residenziale e commerciale, presentano un andamento altalenante fino al 2018, probabilmente dovuto più a una diversa modalità di aggregazione (nella comunicazione) delle misure da parte di regioni/province autonome, che non a un reale andamento del numero delle misure adottate in questi settori;
- le misure adottate nel settore Industria (inclusa la produzione di calore ed energia), così come quelle riguardanti i settori Agricoltura, Off-road e Shipping, presentano un andamento crescente fra il 2005 e il 2019, per poi stabilizzarsi nel 2020 e nel 2021; rispetto ai settori Off-road e Shipping va precisato che nel formato precedente la Decisione 2011/850/UE, essi non erano considerati fra i possibili settori emissivi interessati dalle misure, perciò vengono rappresentati dal 2012 in poi;
- le misure, per le quali non è specificato il settore emissivo interessato, indicato con “Altro”, presentano una drastica diminuzione nel 2012, per mantenersi pressoché costanti negli anni successivi. Questo andamento può essere dovuto alla maggiore accuratezza raggiunta da regioni/province autonome nella classificazione delle misure rispetto al settore emissivo interessato.
Dati
Tabella 1: Informazioni sui piani per la qualità dell'aria, inviate da regioni e province autonome secondo quanto previsto dalla normativa vigente
Elaborazione ISPRA su dati forniti da regioni e province autonome
SI - trasmesse le informazioni relative al piano
(SI) - confermate le informazioni relative al piano trasmesse nell'ultimo invio
Sia - le informazioni inviate dalla Puglia si riferiscono solo alle misure adottate per il superamento del VL giornaliero per il PM10, ma non ai superamenti del VL annuale per l'NO2 e del VO per l'O3
NO - non trasmesse le informazioni relative al piano nonostante il superamento di almeno uno dei valori limite degli inquinanti normati
* Superato solo il valore obiettivo per l'ozono
** Nessun superamento dei valori limite relativi a SO2, NO2, CO, PM10, PM2.5 e benzene, nè del valore obiettivo per l'ozono: Piano per la qualità dell'aria non necessario
# Mancanza di informazioni sulla valutazione della qualità dell'aria
## Mancanza di informazioni sulla valutazione della qualità dell'aria per l'ozono
Nel 2021, 13 regioni e le 2 province autonome hanno superato almeno uno dei valori limite relativi agli inquinanti atmosferici normati, e le restanti 6 regioni hanno registrato il superamento del solo VO dell’ozono (Tabella 1). In particolare, fino al 2011, le informazioni sono state trasmesse per tutti gli inquinanti normati (fatta eccezione per l’ozono), con il formato stabilito dalla Decisione 2004/224/CE, per gli anni 2012-2021, il formato è quello stabilito dalla Decisione 2011/850/UE (allegato II, parti H, I, J e K).
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, come si evince dalla Tabella 1, per l’anno di riferimento 2021:
Nel complesso, le misure di risanamento trasmesse, o confermate, per i superamenti registrati nel 2021 sono 517; come si può osservare in Figura 1, il settore emissivo più interessato è quello dei Trasporti su strada, con il 50% di misure, seguito dal settore Residenziale e commerciale con il 17%.
In Figura 2 si riporta la distribuzione, per singola regione/provincia autonoma, delle 517 misure, classificate per settore emissivo interessato.