Descrizione 1
Anna Cacciuni, Caterina D'Anna
L'indicatore, che rappresenta il numero di determinazioni direttoriali di Verifiche di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VAV) di competenza statale emanate annualmente dal MASE, fornisce la risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali relativi alle valutazioni ambientali. Dal 2004 a 2022 le determinazioni di non assoggettabilità a VIA sono state 557 mentre quelle negative, cioè di assoggettabilità a VIA, sono state 134 e la procedura di verifica si è conclusa con determinazione direttoriale di non assoggettabilità a VIA nel 78% dei casi.
L'indicatore rappresenta il numero di determinazioni direttoriali di Verifiche di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VAV) di competenza statale, emanate annualmente dal MASE.
Fornire la risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali relativi alle valutazioni ambientali.
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. D.Lgs. n. 104 del 2017 DL 34/2020 convertito con Legge 77/2020 DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 DL 77/2021 Decreto Semplificazioni convertito in Legge n. 29 luglio 2021, n. 108 DL 92/2021 Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. Legge n. 25 del 2022; legge n. 91 del 2022, Legge n. 6 del 2023, decreto-legge n. 13 del 2023
Descrizione 2
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Qualificazione dati
https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti
Nazionale
2004-2022
Qualificazione indicatore
Sono state raccolte e analizzate le determinazioni direttoriali di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, emanate annualmente dal MASE. Partendo dalle determinazioni direttoriali pubblicate sul sito del MASE, sono stati elaborati i dati relativi al numero totale delle determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA, di assoggettabilità a VIA ed archiviate per ogni anno.
Nel 2020, 2021 e 2022, le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA sono state 190, mentre quelle negative, cioè di assoggettabilità a VIA, sono state 49 (Tabella 1). Si evidenzia un aumento di determinazioni direttoriali per verifica di non assoggettabilità a VIA emanate negli ultimi tre anni che indica una maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile ed economico del paese.
Dal 2004 al 2022, su un esame di 710 procedimenti di assoggettabilità a VIA, le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA sono state 557, mentre quelle negative, cioè di assoggettabilità a VIA, sono state 134 (Tabella 1 e Figura 1). La tipologia delle opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione delle direttive europee e della normativa nazionale. Tuttavia appare evidente un aumento del numero di determinazioni direttoriali per verifica di assoggettabilità effettuate soprattutto dal 2018 al 2022 sempre ampiamente superiori alla media di determinazioni direttoriali effettuate nell’intero diciottennio considerato (2004-2022). Tale aumento certifica una maggiore consapevolezza ai temi ambientali.
Dati
Tabella 1: Numero totale di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale (da non assoggetare a VIA, da assoggettare a VIA ed archiviate)
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MASE
1 Vengono considerate le determinazioni direttoriali di non assogettabilità a VIA positive e parzialmente positive fino al 2017. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 le determinazioni "parzialmente positive" non sono più esistenti.
Tabella 2: Numero di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA (da non assoggettare a VIA) per tipologia d'opera
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MASE
a Non più soggetto a procedura statale dall'entrata in vigore del D.Lgs 4/2008
L’informazione “numero di determinazioni per tipologia di opera” permette di conoscere quali e quante sono le opere sottoposte a verifica di assoggettabilità che hanno avuto come esito la non assoggettabilità alla VIA. Dal 2004 al 2022, le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA sono state 557, mentre quelle negative, cioè di assoggettabilità a VIA, sono risultate 134 (Tabella 1). Come si evince dai dati (Tabella 1 e Figura 2), dal 2004 al 2022 la procedura di verifica si è conclusa con determinazione direttoriale di non assoggettabilità a VIA nel 78% dei casi. La classificazione adottata per le tipologie di opere (Tabella 2) fa riferimento alle categorie dell’Allegato II e II bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in analogia a quanto disposto per i “Provvedimenti VIA”. La tipologia delle opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione dell’adeguamento legislativo alle direttive europee in materia. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs.104/2017 è stata effettuata una profonda revisione degli Allegati II, III e IV, riportanti le tipologie progettuali da sottoporre alle diverse procedure di VIA, con estensione delle competenze statali su progetti precedentemente attribuiti alle regioni (prevalentemente impianti energetici e infrastrutture) e individuazione di alcuni progetti, precedentemente assegnati alle regioni e riportati in Allegato II bis, per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità statale (art. 7-bis). Ad oggi sono sottoposti a VIA nazionale i progetti dell’Allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA nazionale i progetti dell’Allegato II-bis. Sono invece sottoposti a VIA regionale i progetti dell’Allegato III e a verifica di assoggettabilità a VIA regionale i progetti dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Gli impianti relativi ai rifiuti non sono, invece, più sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA già dall’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, che modificava la parte II del D.Lgs. 152/2006. In relazione alla tipologia d’opera, nel periodo in esame, le determinazioni direttoriali positive per interventi di modifica/ampliamento, sono state: 126 (23%) di centrali termoelettriche, 113 (20%) di opere portuali, 77 (14%) di strade/autostrade, 36 (6,6%) di progetti di raffinerie e gassificazione, 35 (6,3%), di prospezione/ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, 33 progetti (6%) di elettrodotti, 28 progetti (5%) di gasdotti e, infine, 108 progetti (19%) in Altre (Impianti chimici integrati, Tronchi ferroviari, Terminali marittimi, Aeroporti, Dighe e invasi/ sistemazioni idrauliche, Bonifica di siti inquinati/impianti nucleari, Rifiuti, Interporti, Stoccaggio di gas in serbatoi sotterranei naturali, Impianti idroelettrici, Piani regolatori portuali, Impianto eolico off-shore, Permesso di ricerca minerario). (Figura 3). Considerando solamente il 2020, il 2021 e il 2022 risultano 60 procedure relative a opere portuali, 47 riguardanti centrali termoelettriche, 26 di modifica riguardanti strade/autostrade, 15 riguardanti gasdotti (Tabella 2).